IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente l'istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo; Visto il decreto ministeriale 1 luglio 1997, concernente "normativa tecnica della numerazione delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 1997; Visto il regolamento di attuazione delle direttive comunitarie 95/51/CE, 95/62/CE, 96/2/CE, 96/19/CE, 97/13/CE e 97/33/CE, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318; Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, concernente "le disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 283 del 4 dicembre 1997; Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, concernente "la suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico", pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 284 del 5 dicembre 1997; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, concernente il " recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 4 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 13 ottobre 1995; Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1995, n. 385, concernente il "regolamento recante norme sulla modalita' di espletamento dei servizi audiotex e videotex"; Vista la raccomandazione UIT-T E. 164, concernente il "piano di numerazione delle telecomunicazioni pubbliche internazionali"; Vista la raccomandazione UIT-T Q. 708, concernente il "piano di numerazione dei punti internazionali di segnalazione"; Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997, concernente "l'istituzione della Commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni"; Considerato che e' necessario disporre di risorse di numerazione per accelerare il processo di liberalizzazione delle reti e dei servizi di telecomunicazioni, secondo i provvedimenti di recepimento delle direttive CEE; DECRETA: ART. 1. NUMERAZIONE PER SERVIZI GEOGRAFICI 1. Ai fini del presente disciplinare si intende per "numerazione per servizi geografici", la numerazione del piano di numerazione nazionale che nella successione delle cifre contiene informazioni geografiche usate per instradare le chiamate verso l'ubicazione fisica del punto terminale di rete dell'abbonato cui tale numerazione e' stata assegnata. 2. Il territorio nazionale, ai fini della numerazione per servizi geografici, e' suddiviso in distretti, che vengono individuati tramite codici, chiamati indicativi distrettuali, a loro volta organizzati in aree locali. La suddivisione del territorio e' necessaria per consentire la determinazione di una tassazione basata sulla distanza e per l'assegnazione dei blocchi di numerazione. Le aree locali sono comuni per tutti gli operatori ed attualmente defi- nite nel DM " Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico" del 25 novembre 1997. 3. La norma di riferimento per le numerazioni per servizi geografiche e' la raccomandazione UIT-T E. 164. In Allegato A viene richiamata la raccomandazione UIT-T E. 164. 4. Il piano di numerazione nazionale relativamente alle numerazioni geografiche e' attualmente organizzato in 232 distretti e 696 aree locali. In Allegato B si riportano la struttura delle numerazioni e le relative evoluzioni. 5. Le numerazioni per i servizi geografici vengono assegnati agli operatori per blocchi di diecimila numeri contigui da 0000 a 9999. 6. La lunghezza massima del numero significativo nazionale nel Piano organizzato per servizi e' di 10 cifre. Non si esclude la possibilita' di evoluzione successiva verso 11 cifre. 7. In Allegato A del DM "Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico" del 25 novembre 1997 sono elencati i distretti geografici con i relativi indicativi attualmente utilizzati. 8. In Allegato B del presente decreto sono riportati gli indicativi geografici riservati per utilizzi futuri. 9. Nell'ambito della domanda per l'ottenimento di una licenza individuale, il richiedente puo' rappresentare le proprie esigenze per l'assegnazione di blocchi di numerazione geografica in relazione al volume di utenza che intende servire. 10. L'assegnazione provvisoria di blocchi puo' essere richiesta nella domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione. Gli stessi blocchi vengono confermati in sede di rilascio di licenza individuale. Gli stessi blocchi rimangono a ssegnati anche durante il periodo necessario all'ottenimento della licenza individuale purche' la domanda di licenza individuale sia presentata prima della scadenza del periodo di autorizzazione alla sperimentazione. 11. La richiesta di assegnazione di blocchi di numerazione geografica puo' essere presentata da soggetti aventi titolo. 12. Il richiedente in sede di domanda deve fornire le seguenti informazioni: a) riferimento alla licenza individuale oppure alla autorizzazione provvisoria alla sperimentazione; nel caso di richieste contestuali alla richiesta di rilascio di licenza o autorizzazione provvisoria alla sperimentazione questa informazione non e' richiesta; b) numero di blocchi richiesti per area locale; c) data di attivazione. 13. Il richiedente in sede di domanda puo' altresi' fornire le seguenti informazioni: a) relazioni di contiguita' con blocchi precedentemente assegnati all'operatore nella stessa area. 14. I blocchi di numerazione geografica possono assumere uno dei seguenti stati, le cui relazioni sono descritte in Allegato C: a) disponibile - risorsa disponibile per una richiesta di assegnazione o di utilizzo provvisorio; b) assegnato - risorsa assegnata in via definitiva ad un operatore; c) assegnato provvisorio - risorsa assegnata per esercizio sperimentale o per prove; d) prenotato - risorsa prenotata per successiva assegnazione e) revocato - risorsa revocata ad un operatore che verra' resa disponibile dopo un periodo di latenza f) riservato - risorsa non utilizzabile 15. A fronte di una richiesta di assegnazione contestuale alla richiesta di rilascio di licenza individuale o autorizzazione provvisoria alla sperimentazione, l'assegnazione avviene, di norma, contestualmente al rilascio della licenza individuale o della autorizzazione provvisoria alla sperimentazione. 16. A fronte di una richiesta di assegnazione da parte di un soggetto autorizzato, l'assegnazione avviene, di norma, entro 60 giorni dalla data di accettazione della richiesta di assegnazione. 17. L'assegnazione da parte dell'autorita' e' effettuata di norma non prima di 180 giorni rispetto alla data indicata di attivazione della risorsa stessa. 18. L'assegnatario puo' modificare la destinazione di un blocco di numerazione previa autorizzazione da parte dell'autorita'. La richiesta di cambio destinazione deve essere corredata di adeguata motivazione e segue le modalita' previste per la richiesta di assegnazione. 19. I blocchi assegnati vengono revocati dall'autorita' nel caso di comunicazione da parte dell'assegnatario della cessazione del servizio o in caso di revoca della licenza individuale o autorizzazione provvisoria alla sperimentazione. 20. I blocchi assegnati possono essere revocati dall'autorita' nel caso di modifica dei termini della licenza individuale o autorizzazione provvisoria alla sperimentazione. 21. L'autorita' puo' provvedere alla revoca dell'assegnazione di blocchi non utilizzati. 22. Il blocco passa quindi nello stato di revocato e l'operatore rende disponibile la risorsa alla autorita' entro 12 mesi dalla notifica dell'atto di revoca. 23. Un blocco diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza successivo alla messa a disposizione della risorsa da parte dell'operatore. Il periodo di latenza ha una durata di 3 mesi. 24. Una prenotazione puo' essere fatta in anticipo rispetto a una richiesta di assegnazione sulla base di previsioni da parte di un soggetto autorizzato. 25. La richiesta di assegnazione non deve necessariamente esser preceduta da una prenotazione. 26. A fronte di una richiesta di prenotazione da parte di un soggetto autorizzato, il blocco passa nello stato di prenotato, di norma, entro 60 giorni dalla data di accettazione della richiesta di prenotazione. 27. La risorsa viene assegnata all'operatore che l'ha prenotata qualora questi presenti domanda di assegnazione all'autorita' nei termini massimi di 12 mesi. In caso contrario ritorna allo stato di disponibile.