IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
    Vista  la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente l'istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
    Visto   il   decreto  ministeriale  1  luglio  1997,  concernente
"normativa  tecnica  della  numerazione   delle   telecomunicazioni",
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175
del 29 luglio 1997;
    Visto il regolamento di attuazione  delle  direttive  comunitarie
95/51/CE, 95/62/CE, 96/2/CE, 96/19/CE, 97/13/CE e 97/33/CE, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n.
318;
    Visto  il  decreto ministeriale 25 novembre 1997, concernente "le
disposizioni per il rilascio delle licenze  individuali  nel  settore
delle  telecomunicazioni",  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, n. 283 del 4 dicembre 1997;
    Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997,  concernente  "la
suddivisione  del  territorio  nazionale per il servizio telefonico",
pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 284 del 5 dicembre 1997;
    Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, concernente
il " recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza
nei mercati dei servizi di telecomunicazioni";
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica  n.  420  del  4
settembre  1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 240 del 13 ottobre 1995;
    Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1995, n. 385, concernente
il "regolamento recante norme sulla  modalita'  di  espletamento  dei
servizi audiotex e videotex";
    Vista  la  raccomandazione UIT-T E. 164, concernente il "piano di
numerazione delle telecomunicazioni pubbliche internazionali";
    Vista la raccomandazione UIT-T Q. 708, concernente il  "piano  di
numerazione dei punti internazionali di segnalazione";
    Visto   il  decreto  ministeriale  24  aprile  1997,  concernente
"l'istituzione della  Commissione  per  la  normativa  tecnica  sulla
numerazione delle telecomunicazioni";
    Considerato  che e' necessario disporre di risorse di numerazione
per accelerare il processo  di  liberalizzazione  delle  reti  e  dei
servizi  di telecomunicazioni, secondo i provvedimenti di recepimento
delle direttive CEE;
                              DECRETA:
                               ART. 1.
                 NUMERAZIONE PER SERVIZI GEOGRAFICI
    1. Ai fini del presente disciplinare si intende per  "numerazione
per  servizi  geografici",  la  numerazione  del piano di numerazione
nazionale che nella successione  delle  cifre  contiene  informazioni
geografiche  usate  per  instradare  le  chiamate  verso l'ubicazione
fisica del punto terminale di rete dell'abbonato cui tale numerazione
e' stata assegnata.
    2. Il territorio nazionale, ai fini della numerazione per servizi
geografici,  e'  suddiviso  in  distretti,  che  vengono  individuati
tramite  codici,  chiamati  indicativi  distrettuali,  a  loro  volta
organizzati  in  aree  locali.  La  suddivisione  del  territorio  e'
necessaria  per consentire la determinazione di una tassazione basata
sulla  distanza  e  per l'assegnazione dei blocchi di numerazione. Le
aree locali sono comuni per tutti gli operatori ed attualmente  defi-
nite  nel  DM " Suddivisione del territorio nazionale per il servizio
telefonico" del 25 novembre 1997.
    3. La  norma  di  riferimento  per  le  numerazioni  per  servizi
geografiche  e'  la raccomandazione UIT-T E. 164. In Allegato A viene
richiamata la raccomandazione UIT-T E. 164.
    4.  Il  piano  di  numerazione   nazionale   relativamente   alle
numerazioni geografiche e' attualmente organizzato in 232 distretti e
696  aree  locali.  In  Allegato  B  si  riportano la struttura delle
numerazioni e le relative evoluzioni.
    5. Le numerazioni per i servizi geografici vengono assegnati agli
operatori per blocchi di diecimila numeri contigui da 0000 a 9999.
    6. La lunghezza massima del numero  significativo  nazionale  nel
Piano  organizzato  per  servizi  e'  di  10 cifre. Non si esclude la
possibilita' di evoluzione successiva verso 11 cifre.
    7. In Allegato A del DM "Suddivisione  del  territorio  nazionale
per  il  servizio  telefonico"  del  25 novembre 1997 sono elencati i
distretti  geografici   con   i   relativi   indicativi   attualmente
utilizzati.
    8.  In  Allegato  B  del  presente  decreto  sono  riportati  gli
indicativi geografici riservati per utilizzi futuri.
    9. Nell'ambito della domanda per  l'ottenimento  di  una  licenza
individuale,  il  richiedente  puo' rappresentare le proprie esigenze
per l'assegnazione di blocchi di numerazione geografica in  relazione
al volume di utenza che intende servire.
    10.  L'assegnazione  provvisoria di blocchi puo' essere richiesta
nella domanda di autorizzazione provvisoria per  la  sperimentazione.
Gli  stessi blocchi vengono confermati in sede di rilascio di licenza
individuale. Gli stessi blocchi rimangono a ssegnati anche durante il
periodo necessario all'ottenimento della licenza individuale  purche'
la domanda di licenza individuale sia presentata prima della scadenza
del periodo di autorizzazione alla sperimentazione.
    11.  La  richiesta  di  assegnazione  di  blocchi  di numerazione
geografica puo' essere presentata da soggetti aventi titolo.
    12. Il richiedente in sede di domanda deve  fornire  le  seguenti
informazioni:
    a)    riferimento    alla   licenza   individuale   oppure   alla
autorizzazione  provvisoria  alla  sperimentazione;   nel   caso   di
richieste  contestuali  alla  richiesta  di  rilascio  di  licenza  o
autorizzazione provvisoria alla sperimentazione  questa  informazione
non e' richiesta;
    b) numero di blocchi richiesti per area locale;
    c) data di attivazione.
    13.  Il  richiedente  in sede di domanda puo' altresi' fornire le
seguenti informazioni:
    a) relazioni di contiguita' con blocchi precedentemente assegnati
all'operatore nella stessa area.
    14. I blocchi di numerazione geografica possono assumere uno  dei
seguenti stati, le cui relazioni sono descritte in Allegato C:
    a)  disponibile  -  risorsa  disponibile  per  una  richiesta  di
assegnazione o di utilizzo provvisorio;
    b)  assegnato  -  risorsa  assegnata  in  via  definitiva  ad  un
operatore;
    c)  assegnato  provvisorio  -  risorsa  assegnata  per  esercizio
sperimentale o per prove;
    d) prenotato - risorsa prenotata per successiva assegnazione
    e)  revocato  -  risorsa revocata ad un operatore che verra' resa
disponibile dopo un periodo di latenza
    f) riservato - risorsa non utilizzabile
    15. A fronte di una richiesta di  assegnazione  contestuale  alla
richiesta   di  rilascio  di  licenza  individuale  o  autorizzazione
provvisoria alla sperimentazione, l'assegnazione avviene,  di  norma,
contestualmente   al  rilascio  della  licenza  individuale  o  della
autorizzazione provvisoria alla sperimentazione.
    16. A fronte di una richiesta di  assegnazione  da  parte  di  un
soggetto  autorizzato,  l'assegnazione  avviene,  di  norma, entro 60
giorni dalla data di accettazione della richiesta di assegnazione.
    17. L'assegnazione da parte dell'autorita' e' effettuata di norma
non prima di 180 giorni rispetto alla data  indicata  di  attivazione
della risorsa stessa.
    18.  L'assegnatario  puo' modificare la destinazione di un blocco
di numerazione previa  autorizzazione  da  parte  dell'autorita'.  La
richiesta  di  cambio  destinazione deve essere corredata di adeguata
motivazione e  segue  le  modalita'  previste  per  la  richiesta  di
assegnazione.
    19.  I blocchi assegnati vengono revocati dall'autorita' nel caso
di comunicazione da  parte  dell'assegnatario  della  cessazione  del
servizio   o   in   caso   di  revoca  della  licenza  individuale  o
autorizzazione provvisoria alla sperimentazione.
    20. I blocchi assegnati possono  essere  revocati  dall'autorita'
nel  caso  di  modifica  dei  termini  della  licenza  individuale  o
autorizzazione provvisoria alla sperimentazione.
    21. L'autorita' puo' provvedere alla revoca dell'assegnazione  di
blocchi non utilizzati.
    22.  Il blocco passa quindi nello stato di revocato e l'operatore
rende disponibile la risorsa  alla  autorita'  entro  12  mesi  dalla
notifica dell'atto di revoca.
    23. Un blocco diventa disponibile per una successiva assegnazione
dopo un periodo di latenza successivo alla messa a disposizione della
risorsa  da parte dell'operatore. Il periodo di latenza ha una durata
di 3 mesi.
    24. Una prenotazione puo' essere fatta in anticipo rispetto a una
richiesta di assegnazione sulla base di previsioni  da  parte  di  un
soggetto autorizzato.
    25.  La  richiesta di assegnazione non deve necessariamente esser
preceduta da una prenotazione.
    26. A fronte di una richiesta di  prenotazione  da  parte  di  un
soggetto  autorizzato,  il  blocco passa nello stato di prenotato, di
norma, entro 60 giorni dalla data di accettazione della richiesta  di
prenotazione.
    27.  La  risorsa viene assegnata all'operatore che l'ha prenotata
qualora questi presenti domanda  di  assegnazione  all'autorita'  nei
termini  massimi  di 12 mesi. In caso contrario ritorna allo stato di
disponibile.